E' nullo, per violazione di legge, il verbale di accertamento di violazione al codice della strada per eccesso di velocità, allorché non sia stato dato avviso agli automobilisti della presenza, lungo la strada, di dispositivi di rilevamento elettronico della velocità (autovelox).
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione II civile, con sentenza del 31 maggio 2007, n. 12833.
Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 31 maggio 2007, n. 12833
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'interno ha impugnato, nei confronti di I.A., con ricorso notificato il 5 gennaio 2006, la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro, depositata il 26 novembre 2004, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione dell'art. 142/8 c.d.s. elevato dalla Polstrada.Lamenta la violazione dell'art. 201, n. 1-bis, lett. f), c.d.s. e art. 4 d.l. 121/2002, dato che erroneamente il Giudice di pace aveva ritenuto che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell'autovelox fosse "condizione di legittimità dell'eventuale verbale di contestazione", senza considerare il carattere meramente organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l'effetto "sorpresa" determini situazioni di pericolo per la circolazione.L'intimato non resiste.Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell'inequivoco disposto dell'art. 4 l. 168/2002, secondo cui dell'utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti.Norma di carattere imperativo, che non consente all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di pace, la nullità dell'opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.Il ricorso va, pertanto, rigettato.L'omessa costituzione dell'intimato esonera dalla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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