martedì 29 maggio 2007
PARCHEGGI CUSTODITI:VESSATORIA LA CLAUSOLA CHE ESCLUDE LA RESPONSABILITA' DEL GESTORE PER FURTO
Mi ha scritto Mario da Bologna chiedendomi se può chiedere risarcimento al gestore di un parcheggio custodito dove ha subito il furto della sua auto, quanto segue potrebbe interessare tanti di voi:
La Corte di cassazione, sezione III civile, con sentenza del 13 marzo 2007, n. 5837 ha stabilito che in materia di contratto di parcheggio, la clausola contrattuale che esclude la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo ha carattere vessatorio e, pertanto, è nulla qualora non sia stata specificamente approvata per iscritto.
Ricordo comunque ai visitatori che tale sentenza ha valore laddove il parcheggio sia custodito. A tale proposito è richiamabile la sentenza della Cassazione n. 28232/2006, la quale ha precisato che per liberarsi da ogni responsabilità in caso di furto, è necessario che le società di parcheggi espongano un cartello 'non custodito' ''adeguatamente visibile prima dell'ingresso, quando cioè è ancora possibile per l'utente scegliere se concludere o meno il contratto relativo allo stazionamento dell'autovettura''. (La società Rear Gestione Parcheggi, che aveva proposto il ricorso in Cassazione, aveva inutilmente sostenuto che ''sul retro dello scontrino consegnato all'automobilista fosse scritto parcheggio non custodito'').
Fonte:senzanome.leonardo
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1 commento:
Grazie per il tuo blog!Sempre aggiornato ed interessante!
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